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apri versione stampabile documento aggiornato il 22/07/2016 16:17:05

INTERNET BANKING: ANALISI COMPORTAMENTALE CONTRO LE FRODI, MA RISPETTARE PRIVACY

 

Una banca, per combattere le frodi che avvengono nell'internet banking, analizzerà le informazioni biometrico-comportamentali che i clienti esercitano  durante la navigazione nell'area privata del proprio sito web.

Il sistema, è stato sottoposto al Garante della privacy per una verifica preliminare, ed è volto ad innalzare i livelli di tutela attualmente previsti con nuove modalità di "identificazione" dell'utente.

E’ stato quindi ingaggiato un partner tecnologico affinché creasse profili univoci dei clienti basati sull'analisi del loro comportamento durante le operazioni svolte nell'area riservata del sito di internet banking. La società informatica raccoglierà inizialmente informazioni su azioni spontanee dell'utente, come i movimenti del mouse, la pressione del dito su schermi tattili, oppure la velocità di digitazione sulla tastiera.
Tali dati biometrici saranno combinati con altre informazioni relative alla tecnologia usata per collegarsi, quindi se un utente si connette con pc, tablet o smartphone, come i parametri del sistema operativo e del browser di navigazione. Così ogni volta che il cliente si ricollegherà ai servizi bancari on line, il sistema comparerà le caratteristiche della sua navigazione con quelle associate al profilo in memoria.

Il Garante ha riconosciuto l'importanza delle finalità perseguite dalla banca a garanzia della sicurezza dei servizi on-line, ma, ha vincolato l'attivazione del nuovo sistema all’osservanza delle misure individuate a tutela della privacy degli interessati. Ha inoltre definito precise misure di sicurezza e limiti di tempo per la conservazione dei dati raccolti, garantendo comunque gli adempimenti previsti da specifiche normative di settore e la tutela di eventuali diritti in sede giudiziaria.

La banca, potrà attivare il sistema di verifica biometrico-comportamentale solamente su base volontaria, dopo aver fornito al cliente una completa informativa e averne ottenuto lo specifico consenso. Dovrà inoltre valutare con attenzione l'effettiva pertinenza e non eccedenza di tutti i "dati di navigazione" astrattamente utilizzabili, configurando il sistema in modo tale da acquisire e trattare, fin dall'inizio, solo quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Il partner tecnologico non avrà accesso alle schede anagrafiche dei clienti dell'istituto di credito in modo tale da non poter risalire alla loro identità e, in ogni caso, non potrà interconnettere i profili comportamentali con le informazioni contenute in altre banche dati, così da scongiurare il rischio di trattamenti illeciti.
 

FONTE GARANTE PRIVACY

 
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