Art.194
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite
di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare
che la situazione si ripeta.