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apri versione stampabile documento aggiornato il 25/03/2011

RIMBORSO INTERESSI ANATOCISTICI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

 

Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2011 n. 6894

Prima dell’introduzione della legge 248/2006, qualora ricorrano le condizioni dell’articolo 1283 del codice civile, spettano gli interessi anatocistici sul rimborso di tutti i tributi.

La legge 248/2006 (che ha stabilito, al comma 50 dell’articolo 37, che i tributi non producono interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile)ha infatti natura innovativa.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 25 marzo 2011, n. 6894
Data Udienza: 16/11/2010
Presidente Sezione: ADAMO Mario
Relatore: POLICHETTI Renato
Attore: MILANO ASSIC SPA
Convenuto: AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubbl. Ministero: SEPE Ennio Attilio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI. AS. SPA, quale incorporante della LL. IN. CO. DI. AS. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102 presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO PASQUALE, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 01/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PICCIAREDDA FRANCO per delega Avv. RUSSO PASQUALE, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato GALLUZZO GIANNA, che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO
QUANTO SEGUE: Oggetto della presente controversia e’ se in caso di rimborso di spese per importi di tasse non dovute sian o meno dovuti
gli interessi anatocistici.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ritenuto che tali importi non fossero dovuti in quanto non troverebbe
attuazione nel caso concreto il disposto dell’articolo 1283 c.c..
Avverso la suddetta sentenza e’ stato proposto ricorso innanzi a questa Corte dalla Mi. As. s.p.a. eccependo la palese
violazione del disposto dell’articolo 1283 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso eccependo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe fatto
corretta applicazione della relativa normativa.
Il ricorso e’ fondato.
Come stabilito dalla recente giurisprudenza di questa Corte: “In tema di rimborso di crediti di imposta il contribuente
puo’ conseguire, previa verifica positiva dei presupposti configurati dall’articolo 1283 c.c., e nei limiti consentiti da tale
disposizione, la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un
credito, senza che l’applicabilita’ dell’istituto dell’anatocismo trovi ostacolo del disposto del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38 bis, ne’, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso
delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nella particolari caratteristiche strutturale del processo tributario”
(Cass. 30.12.2010 n. 26403).
Ne consegue la cassazione della sentenza ed il rinvio anche per le spese ad altra sezione della C.T.R. del Lazio, per il
calcolo degli interessi dovuti.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

 
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