::: PORTALECONSULENZE.IT :::

RICERCA NEI NOSTRI DATABASE

RICERCA AVANZATA

Categoria
primo termine
secondo termine
terzo termine
 
LA CONSULENZA PER TE

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
  • DURP - DPS
  • DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
  • RESPONSABILE PRIVACY
  • DATA PROTECTION OFFICER

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
TESTI DELLA NORMATIVA

REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • TESTO NORMATIVA
  • ALLEGATO B
  • CIRCOLARI GARANTE
  • DOCUMENTI ATTINENTI
  • DEFINIZIONI

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • TESTO NORMATIVA
  • SENTENZE

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • TESTO NORMATIVA

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • TESTO NORMATIVA
     

 

Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 04/01/2005 15:52:18

VIDEOCHIAMATE E DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

 

Il Garante ha già fornito in passato alcuni chiarimenti in ordine al corretto utilizzo di Mms  e Sms  anche in riferimento all'uso di apparecchiature telefoniche a fini esclusivamente personali.

È stato ora chiesto all'Autorità di fornire ulteriori delucidazioni in merito ad analoghe tematiche poste dall'utilizzo dei c.d. videotelefonini.

Come già ricordato dal Garante nel provvedimento del 12 marzo 2003, la disciplina sulla protezione di dati personali può risultare in larga parte inapplicabile ai casi in cui singole persone fisiche trattino i dati, con determinate modalità, per " fini esclusivamente personali ". L'ordinamento, specie nell'ambito dei codici civile e penale o della legge sul diritto d'autore, prevede peraltro altre importanti garanzie.

Il Codice è invece applicabile quando le immagini sono destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (si pensi alla loro immissione in Internet anche a titolo personale e, a maggior ragione, per scopi informativi).

Chi utilizza i videotelefonini, anche per fini esclusivamente personali, deve rispettare comunque altri obblighi previsti dai codici civile e penale, in particolare dall'art. 10 del codice civile (" Abuso dell'immagine altrui ") e dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

Altri divieti sanzionati penalmente riguardano alcuni aspetti del fenomeno quali l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615- bis  del codice penale); il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati suscettibili di offendere il destinatario (art. 594 del codice penale); le pubblicazioni oscene (art. 528 del codice penale); la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art. 600- ter  del codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Prima di pronunciarsi sul trattamento dei dati personali effettuato in occasione delle c.d. "videochiamate", attualmente realizzate attraverso la rete Umts ( Universal Mobile Telecommunication System ), risulteranno utili eventuali altri elementi di riflessione sulle modalità di concreta tutela dei soggetti interessati connaturate a queste nuove forme di comunicazione

fonte sito ufficiale Garante Privacy

 
leggi limitazioni copyright - leggi il disclimer
 
 
       
     
TESTI NORMATIVI SERVIZI NEWS SHOP/DOWNLOAD CONTATTI
 
 
DISCLIMER
leggi il disclimer
 
COPYRIGHT
leggi limitazioni copyright
 
CREDITS
Credits