Art.10
Destinatari
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai
soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione
per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresi':
a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
b) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di
strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
c) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari;
d) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al
possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro
per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e' prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese
artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione
preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e'
prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS;
((5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69;))
f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere
precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
g) agli uffici della pubblica amministrazione.