::: PORTALECONSULENZE.IT :::

RICERCA NEI NOSTRI DATABASE

RICERCA AVANZATA

Categoria
primo termine
secondo termine
terzo termine
 
LA CONSULENZA PER TE

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
  • DURP - DPS
  • DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
  • RESPONSABILE PRIVACY
  • DATA PROTECTION OFFICER

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
TESTI DELLA NORMATIVA

REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • TESTO NORMATIVA
  • ALLEGATO B
  • CIRCOLARI GARANTE
  • DOCUMENTI ATTINENTI
  • DEFINIZIONI

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • TESTO NORMATIVA
  • SENTENZE

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • TESTO NORMATIVA

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • TESTO NORMATIVA
     

 

Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 03/04/2004 15:44:49

MODIFICA ASPETTI CORRELATI ALLA SANITÀ

 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4761
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 febbraio 2004 (v. stampato Senato n. 2701)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI)
E DAL MINISTRO DELLA SALUTE (SIRCHIA)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innovazione Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 febbraio 2004
DISEGNO DI LEGGE

__

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innovazione, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


ALLEGATO


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 2004, N. 10 All’articolo 1:

al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: « Istituto superiore di sanita` » sono inserite le seguenti: « , con l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali »; nel terzo periodo, dopo le parole: « funzionamento del Centro » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le spese per il personale, » e le parole: « per l’anno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2006 »;

al comma 2, le parole: « per l’anno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2006 ».


All’articolo 2:


al comma 1, nel primo periodo, le parole: « per l’anno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2006 »;

al comma 3, nel primo periodo, le parole: « per l’anno 2006 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2006 ».


Dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:


« ART. 3-bis. - (Privatizzazione delle farmacie comunali) – 1. In relazione alla privatizzazione delle farmacie comunali sono fatti salvi gli effetti delle procedure contrattuali concluse con l’aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003.

ART. 3-ter. - (Contratto di formazione specialistica medica) – 1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 34:

1) al comma 1, il secondo periodo e` sostituito dal seguente:

“Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attivita` di cui all’articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attivita` destinate”;

2) dopo il comma 3, e` aggiunto il seguente:

“3-bis. Il medico in possesso di specializzazione puo` accedere ad ulteriori specializzazioni nel rispetto della graduatoria di merito e nel limite del 5 per cento dei posti fissati per ciascuna specializzazione a seguito del decreto interministeriale di recepimento dei fabbisogni stabiliti dall’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

b) all’articolo 37, al comma 1, nel primo periodo, le parole: “di formazione-lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “di formazione specialistica”;

c) all’articolo 39:

1) il comma 2 e` abrogato;

2) il comma 3 e` sostituito dal seguente:

“3. Il trattamento economico e` costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed e` determinato annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. Per il triennio 2004-2006 la parte variabile non potra` eccedere il 10 per cento di quella fissa”;

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

”4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle universita` delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti si provvede con decreto dei Ministri dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca e della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4-ter. Le risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dall’articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del presente articolo”;

d) all’articolo 41, il comma 2 e` sostituito dal seguente:

“2. A partire dal 1o gennaio 2004, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche´ le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 36.247.000 euro per l’anno 2004 e di 50.138.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente ”Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. I decreti ministeriali di cui al comma 1, lettera c), numero 2), sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, nonche´ delle risorse di cui all’articolo 39, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal presente articolo.

ART. 3-quater. – (Prevenzione secondaria dei tumori) – 1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realta` regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi gia` in atto per lo screening del cancro della mammella e del collo dell’utero, da realizzarsi in collegamento con l’assistenza sanitaria di base, anche attraverso l’implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialita` diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalita` e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma di cui al presente articolo e` autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l’anno 2004, di euro 20.975.000 per l’anno 2005 e di euro 21.200.000 per l’anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all’Istituto superiore di sanita`.

4. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente ”Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

ART. 3-quinquies. – (Trapianti di organi) – 1. Per l’attivita` del Centro nazionale per i trapianti di cui all’articolo 8 della legge 1o aprile 1999, n. 91, e` autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2004, di euro 2.097.000 per l’anno 2005 e di euro 2.120.000 per l’anno 2006.

2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l’autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l’assunzione a termine di personale di collaborazione nonche´ per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalita` previste dall’articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Per le attivita` dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti di cui all’articolo 10 della legge 1o aprile 1999, n. 91, e` autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2004, di euro 4.195.000 per l’anno 2005 e di euro 4.240.000 per l’anno 2006 di cui 1.500.000 euro annui destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede i Centri interregionali per le spese di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente ”Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.


ART. 3-sexies. – (Trattamento dei dati concernenti lo stato di salute)

– 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 37, dopo il comma 1, e` inserito il seguente:

“1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e` dovuta se relativa all’attivita` dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e` tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale”;

b) all’articolo 83, dopo il comma 2, e` aggiunto il seguente:

“2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita` adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12”;

c) all’articolo 89, dopo il comma 2, e` aggiunto il seguente:

“2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e` subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato”;

d) all’articolo 181, la lettera e) del comma 1 e` abrogata.

ART. 3-septies. – (Concorso della sanita` militare alle emergenze) –

1. Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, ai fini delle attivita` di cui all’articolo 1, comma 1, e con le modalita` ivi indicate, sviluppa forme di collaborazione anche con gli organi della sanita` militare.

ART. 3-octies. – (Modifica all’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350) – 1. All’articolo 3, comma 32, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: ”come integrato dall’articolo 85, comma 6” sono aggiunte le seguenti: ”e comma 8” ».

 
leggi limitazioni copyright - leggi il disclimer
 
 
       
     
TESTI NORMATIVI SERVIZI NEWS SHOP/DOWNLOAD CONTATTI
 
 
DISCLIMER
leggi il disclimer
 
COPYRIGHT
leggi limitazioni copyright
 
CREDITS
Credits