TESTI SHOP/DOWNLOAD DPSS AVVOCATO NEWS

  La Fontana di Trevi
Ricerca rapida
Inserire solo un termine da ricercare

Ricerca articolata

cliccare qui


Contattaci
per informazioni
per un appuntamento
per la redazione del Documento Programmatico Sulla Sicurezza
apri versione stampabileTITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 180
 

(Misure di sicurezza)


1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004 (vedi modifica apportata nel 2004 - vedi modifica apportata nel 2005 - vedi 2° modifica apportata nel 2005).


2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti e-lettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.


3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in rela-zione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore del codice (vedi modifica apportata nel 2004 - vedi modifica apportata nel 2005 - vedi 2° modifica apportata nel 2005).