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UTILIZZO DI TECNOLOGIE DI GEOLOCALIZZAZIONE DI PERSONE INFORTUNATE O DISPERSE IN MONTAGNA DA PARTE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (CNSAS) - 22 GENNAIO 2015

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTI in particolare gli articoli 6, 11 e 24, comma 1, lett. e) del Codice;

VISTO il provvedimento del Garante del 19 dicembre 2008 "Persone disperse in montagna: si può localizzare il cellulare per rintracciarle" (doc. web n. 1580543);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Questa Autorità ha ricevuto una nota da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione civile, con la quale sono illustrate alcune nuove tecnologie finalizzate alla geolocalizzazione di persone disperse e infortunate e viene chiesto se l'utilizzo di tali nuove tecnologie sia conforme al provvedimento del Garante del 19 dicembre 2008 citato nelle premesse e alla normativa vigente in materia.

Le tecnologie che si intendono utilizzare consentono di geolocalizzare un terminale, per ora solo smartphone, appartenente ad una persona infortunata o dispersa in montagna, indipendentemente dalla prestazione del suo consenso, dalla sua collaborazione e dalla presenza di un apposito applicativo sul proprio terminale. In particolare, le medesime tecnologie sono in grado di abilitare, ricorrendo a due sistemi sperimentali, funzionalità che consentono la trasmissione a una centrale operativa dedicata del CNSAS dei dati di geolocalizzazione del terminale dell'utente disperso.

Il primo sistema si basa sulla possibilità di inviare all'utente alcuni specifici messaggi (sms di tipo "0") i quali consentono l'installazione di applicazioni e la configurazione di una apposita stazione ricevente gestita dal CNSAS a cui trasmettere, in modalità automatica, il dato GPS raccolto dal terminale. Il secondo sistema, invece, fa uso di una ulteriore categoria di sms tecnici (Ping) i quali, una volta ricevuti dal terminale, innescano la trasmissione automatica alla centrale operativa del CNSAS dei dati relativi alle stazioni radio base visibili dal terminale stesso, anche se appartenenti a gestori diversi da quelli a cui l'utente riceve il servizio. In tal modo con tecniche di triangolazione rese più sofisticate dalla disponibilità di dati di geolocalizzazione delle stazioni base di diversi operatori è possibile individuare la posizione del terminale dell'utente disperso.

La geolocalizzazione di tali persone avverrebbe dopo che siano state attivate formalmente le ricerche da parte delle centrali operative 118 (Sanità), 115 (Vigili del Fuoco) o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza preposta al fine di salvaguardare la vita o l'integrità fisica della persona stessa.

Si tratta di tecnologie che, rispetto a quelle autorizzate con il provvedimento del 19 dicembre 2008, hanno il pregio di non richiedere l'intermediazione dell'operatore telefonico e quindi di rendere ancora più rapide, efficienti e precise le operazioni di soccorso, senza che ci sia bisogno di una particolare configurazione del software del terminale in questione.

Il Garante, con il suddetto provvedimento, ha precisato che, per gli organismi preposti a ricerche di persone disperse, specie in zone montane, "è lecito acquisire dati sulla localizzazione relativi alle persone medesime anche senza il loro consenso se vi è la necessità di salvaguardare la vita o l'incolumità fisica della persona" e che "i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate di emergenza possono avvalersi anche di una ulteriore opportunità, potendo trattare comunque i dati relativi all'ubicazione degli apparecchi relativi ai chiamanti, anche quando l'utente o l'abbonato abbiano già rifiutato o omesso di prestare il consenso (cfr. considerando 36 e art. 10, comma 1, lett. b) della direttiva 2002/58/Ce e art. 127, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196 del 2003)". In tale provvedimento si è infatti chiarito che i soli dati relativi all'ubicazione non possono considerarsi dati relativi al traffico telefonico, e pertanto non sono soggetti alla relativa disciplina.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h) del Codice non ravvisa ostacoli, alla luce di quanto indicato nel provvedimento del 2008, all'utilizzo delle tecnologie di geolocalizzazione descritte dal CNSAS nella nota sopra citata a condizione che:

- i dati raccolti dal CNSAS riguardino esclusivamente la posizione geografica del terminale della persona dispersa o infortunata e non i dati relativi al traffico o altre tipologie di dati eccedenti o non pertinenti;

- tali dati siano utilizzati dal CNSAS soltanto per lo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità fisica delle persone disperse o infortunate e, pertanto, solo quando siano state attivate formalmente le ricerche di tali soggetti da parte delle centrali operative 118 e 115 o dall'autorità di pubblica sicurezza preposta;

- i medesimi dati siano raccolti da parte del personale del CNSAS appositamente incaricato ai sensi dell'art. 30 del Codice;

- tali tecnologie siano attivate sull'apparecchio della persona dispersa o infortunata in modo da abilitare le funzionalità sopra descritte di trasmissione delle coordinate GPS ovvero l'invio di sms contenenti le coordinate delle stazioni radio base visibili dal terminale, unicamente per il tempo necessario alla localizzazione del terminale e che tali invii siano inibiti una volta realizzato l'intervento di soccorso.

Roma, 22 gennaio 2015

FONTE GARANTE PRIVACY

 
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