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per la redazione del Documento Programmatico Sulla Sicurezza
apri versione stampabileTITOLO III SANZIONI CAPO II ILLECITI PENALI Art. 169
 
(Misure di sicurezza) 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquan-tamila euro. 2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con succes-sivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolariz-zazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'a-dempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.