Art.128
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti
sospesi, ((per le torri di carico,)) per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.