Art.18
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta
quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo
36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale)).
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della
cancelleria del giudice, a spese dell'ente.